A chi è rivolto
Ai cittadini coniugi, anche stranieri, residenti in Italia.
Descrizione
I coniugi possono scegliere tra i seguenti regimi patrimoniali: Separazione dei beni, Comunione dei beni.
Separazione dei beni: con la separazione ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio; quindi ciascun coniuge ha il godimento e lamministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo;
Comunione dei beni: è il regime patrimoniale legale dei beni, ovvero, se i coniugi non optano per un regime diverso si applica automaticamente la comunione (questo regime è stato introdotto dalla Riforma del diritto di Famiglia del 1975).
Come fare
Il regime patrimoniale della "omunione dei beni (Comunione Legale) viene instaurato automaticamente con il matrimonio civile o religioso.
I coniugi possono richiedere la Separazione dei beni:
1. con una dichiarazione inserita nell'atto di matrimonio:
- se ci si sposa con rito religioso la comunicazione va fatta al Parroco;
- se ci si sposa con rito civile va resa una dichiarazione all'ufficiale di Stato Civile del Comune dove sarà celebrato il matrimonio.
2. oppure successivamente alla celebrazione del matrimonio, attraverso un atto notarile: il cambiamento viene annotato a margine dell'atto di matrimonio.
Inoltre, con atto notarile, si può costituire un Fondo Patrimoniale dove vengono destinati beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri (es. auto, imbarcazioni ecc.) e titoli di credito, per far fronte ai bisogni della famiglia; sarà cura del Notaio in seguito trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile la documentazione necessaria per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Cosa serve
Se si sceglie la Comunione dei beni, nulla.
Per richiedere la Separazione dei beni:
- una dichiarazione al Parroco o all'ufficiale di Stato Civile del Comune;
- oppure successivamente alla celebrazione del matrimonio un atto notarile.
Cosa si ottiene
La scelta del regime patrimoniale dei beni.
Tempi e scadenze
L'annotazione sull'atto avviene immediatamente.
Quanto costa
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
- Codice Civile, art.167, 177 e 215
Ulteriori Informazioni
Casi particolari
In base all’art. 30 della legge 218/95, anche i cittadini stranieri residenti in Italia possono scegliere uno dei regimi patrimoniali previsti dalla legge italiana , questo per facilitare il loro inserimento nella vita comune in Italia oppure diversamente indicare quale regime patrimoniale intendono richiedere.
Condizioni di servizio
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 21/02/2024