ANAGRAFE CANINA Legge Regionale n.9 del 4 luglio 2005 “Modifiche alla legge regionale del 19.07.2004 n.18”
“Identificazione degli animali di affezione banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n.20 (Istituzione dell’anagrafe canina)” La L.R. n.18/2004, entrata in vigone il 06.08.2004, resa pienamente operativa a decorrere dal 05.11.2004 (dopo il previsto periodo transitorio di 90 gg) ha riorganizzato le attività correlate alla gestione dell’Anagrafe canina e alla vigilanza sul randagismo. Per rendere ancora più incisiva la legge, la Regione Piemonte ha ritenuto indispensabile apportare alcune modifiche ed integrazioni con la legge regionale n.9 del 4 luglio 2005 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.27 del 7 luglio 2005.
In particolare è stato prorogato il termine della sanatoria fino al 31 dicembre 2005,data entro la quale i proprietari/detentori di cani non ancora identificati con il tatuaggio possono provvedere a fare identificare e registrare in anagrafe i medesimi senza incorrere in sanzioni.
La novità introdotta dalla nuova legge è l’identificazione dei cani registrati attraverso l’utilizzo del metodo “microchip”. http://www.regione.piemonte.it/
Per l’identificazione e registrazione ci si dovrà rivolgere esclusivamente all’Asl competente per territorio, in questo caso il Servizio Veterinario dell’Asl.to5 di Chieri-Carmagnola-Moncalieri-Nichelino o al Medico Veterinario libero professionista autorizzato.
E’ importante sapere che: